IL CODICE DELLA STRADA
"Gli articoli del Codice della Strada che fanno riferimento alle macchine agricole"
Art.10
Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità
Art.47
Classificazione dei veicoli
Art.57
Macchine agricole
Art.93
Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
Art.104
Sagome e masse limite delle macchine agricole
Art.105
Traino di macchine agricole
Art.106
Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole
Art.107
Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole
Art.108
Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di circolazione delle macchine agricole
Art.109
Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole
Art.110
Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole
Art.111
Revisione delle macchine agricole in circolazione
Art.112
Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione
Art.113
Targhe delle macchine agricole
Art.115
Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali
Art.116
Patente e certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli
Art.124
Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici
Art.142
Limiti di velocità
Art.175
Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali
Art.216
Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida
Art.235
Norme transitorie relative al titolo III
Art.237
Norme transitorie relative al titolo V
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Art. 10.
Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità
1. è eccezionale il veicolo che
nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze
funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.
2. è considerato trasporto in
condizioni di eccezionalità:
a) il trasporto di una o più cose
indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai
limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di
massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere
trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 61,
sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;
b) il trasporto, che ecceda
congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra
naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali
complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi,
eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico
con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non
superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale
complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora
vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo
61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura
merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del
veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della
massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati
compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali
ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa
complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a
tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate
se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad
otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in
cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile (1).
2-bis. Ove i veicoli di cui al
comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle attività ivi previste, compiano
percorsi ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione alla
circolazione è concessa dall'ente proprietario previo pagamento di un
indennizzo forfettario pari a 1,5, 2 e 3 volte gli importi rispettivamente
dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro assi e le combinazioni a
sei o più assi, da corrispondere contestualmente alla tassa di possesso e per
la stessa durata. L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo
"A" è comunque subordinata al pagamento delle tariffe prescritte
dalle società autostradali. I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto
previsto dall'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera. Ai veicoli
ed ai trasporti di cui sopra sono altresì applicabili le sanzioni di cui al
comma 5 dell'articolo 34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del
presente articolo (1)
3. è considerato trasporto in
condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:
a) il cui carico indivisibile
sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della
lunghezza del veicolo stesso;
b) che, pur avendo un carico
indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il
carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria
di veicoli;
c) il cui carico indivisibile
sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;
d) isolati o costituenti
autotreno, ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal
semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature
risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al
trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61;
e) isolati o costituenti
autotreni, ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato
allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo
unificato, per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite
rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62 (2);
f) mezzi d'opera definiti
all'articolo 54, comma 1, lettera n), quando eccedono i limiti di massa
stabiliti dall'articolo 62;
g) con carrozzeria ad altezza
variabile che effettuano trasporti di animali vivi;
g-bis) che trasportano balle o
rotoli di paglia e fieno (3);
g-ter) isolati o complessi di
veicoli, adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole (3).
4. Si intendono per cose
indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione
delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può
recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la
sicurezza del trasporto.
5. I veicoli eccezionali possono
essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività
del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti
l'attività aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire
solo a nome e nella disponibilità delle predette aziende.
6. I trasporti ed i veicoli
eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione,
rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade
statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto
stabilito al comma 2, lettera b) (4). Non sono soggetti ad autorizzazione i
veicoli:
a) di cui al comma 3, lettera d),
quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non
eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con i limiti stabiliti dall'articolo 61
(4); tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto
posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore
per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che
nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4;
b) di cui al comma 3, lettera g),
lettera g-bis) e lettera g-ter) (4), quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con
il carico e le altre dimensioni stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite
dall'articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel
percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4;
b-bis) di cui al comma 3, lettera
e), quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m.
e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 per cento i limiti stabiliti
dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti
dagli articoli 61 e 62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso
siano compresi esclusivamente strade o tratti di strada aventi le
caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4 (3).
7. I veicoli di cui all'art. 54,
comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa
stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla
circolazione a condizione che:
a) non superino i limiti di massa
indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;
b) circolino nelle strade o in
tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili
per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito al comma 4 dello stesso art.
226;
c) da parte di chi esegue il
trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa
totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto
l'indennizzo di usura di cui all'art. 34.
Qualora non siano rispettate le
condizioni di cui alle lettere a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere
l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.
8. La massa massima complessiva a
pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t,
non può eccedere:
a) veicoli a motore isolati:1. due
assi: 20 t; 2. tre assi: 33 t; 3. quattro o più assi, con due assi anteriori
direzionali: 40 t;
b) complessi di veicoli: 1.
quattro assi: 44 t; 2. cinque o più assi: 56 t; 3. cinque o più assi, per il
trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.
9. L'autorizzazione è rilasciata
o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei
limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di
autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di
scorta della polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei casi
stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia
stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo
consentano, può autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta
tecnica, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
10. L'autorizzazione può essere
data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture
stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.
In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se
il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al
tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo
o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve altresì
essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario
della strada, con le modalità previste dal comma 17. L'autorizzazione è
comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali
accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente
necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento
necessarie.
11. L'autorizzazione alla
circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1
quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e
62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro
prevista dal regolamento.
2. Non costituisce trasporto
eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino
di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti
dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli
rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel
regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più
vicina officina.
13. Non costituisce altresì
trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con
gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione
che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'art. 61.
14. I veicoli per il trasporto di
persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le
dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i
veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di
propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo
allorché presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta
all'asta di presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove
ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella
disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.
15. L'autorizzazione non può
essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e
alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista
dall'art. 93.
16. Nel regolamento sono stabilite
le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli
adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.
17. Nel regolamento sono stabilite
le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti
eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo
nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione
della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada. Nelle
autorizzazioni periodiche rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri
ferroviari vige l'esonero dall'obbligo della scorta (5).
18. Chiunque, senza avere ottenuto
l'autorizzazione, ovvero violando anche una sola delle condizioni stabilite
nell'autorizzazione relativamente ai percorsi prestabiliti, fatta esclusione di
brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna delle merci, su o tra
percorsi già autorizzati, ai periodi temporali, all'obbligo di scorta della
Polizia stradale o tecnica, nonchè superando anche uno solo dei limiti massimi
dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei
trasporti eccezionali di cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei
veicoli eccezionali di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 1.165.000 a lire 4.700.000 (1).
19. Chiunque esegua trasporti
eccezionali o in condizioni di eccezionalità, ovvero circoli con un veicolo
eccezionale senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 235.000
a lire 940.000. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque esegua trasporti
eccezionali o in condizioni di eccezionalità ovvero circoli con un veicolo
eccezionale, senza rispettare tutte le prescrizioni non comprese fra quelle
indicate al comma 18, ad esclusione dei casi in difetto, ancorchè maggiori
delle tolleranze ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico
autorizzato (1).
20. Chiunque, avendola ottenuta,
circoli senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400. Il
viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non
sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.
21. Chiunque adibisce mezzi
d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell'art. 54, comma 1,
lettera n), salvo che ciò sia espressamente consentito, comunque entro i limiti
di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto
di cose (4), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 606.000 a lire 2.424.000, e alla sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di
circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e
trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione,
accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di
circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.
22. Chiunque transita con un mezzo
d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e
sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire
2.424.000.
23. Le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dai commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al proprietario
del veicolo sia al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo
conto esclusivo, ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme di cui
al Titolo V che restano a carico del solo conducente del veicolo (1).
24. Dalle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dai commi 18, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un
periodo da quindici a trenta giorni, nonchè la sospensione della carta di
circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo le norme di cui al Capo I,
sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione
consista nel superamento dei limiti di massa previsti dall'articolo 62, ovvero
dei limiti di massa indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non
si procede all'applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico
non risulta superiore di oltre il 5 per cento ai limiti previsti dall'articolo
62, comma 4. Nel caso di cui al comma 18, ove la violazione consista nel
superamento dei limiti di sagoma previsti dall'articolo 61, ovvero dei limiti
indicati nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede
all'applicazione di sanzioni se le dimensioni del carico non risultano superiori
di oltre il 2 per cento, tranne nel caso in cui il superamento delle dimensioni
comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta (1).
25. Nelle ipotesi di violazione
dei commi 18, 21 e 22, l'agente accertatore intima al conducente di non
proseguire il viaggio, fino a che non si sia munito dell'autorizzazione, ovvero
non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione.
Il veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal proprietario dello
stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante la sosta la
responsabilità del veicolo e il relativo trasporto rimangono a carico del
proprietario. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Se
le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi (1).
25-bis. Nelle ipotesi di
violazione del comma 19 il veicolo non può proseguire il viaggio se il
conducente non abbia provveduto a sistemare il carico o il veicolo ovvero non
abbia adempiuto alle prescrizioni omesse. L'agente accertatore procede al ritiro
immediato della carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che il
veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico; del ritiro
è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Durante la
sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane del
conducente. I documenti sono restituiti all'avente diritto, allorchè il carico
o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la
prescrizione omessa (6).
25-ter. Il personale abilitato che
nel corso di una scorta tecnica non rispetta le prescrizioni o le modalità di
svolgimento previste dal regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Ove in un
periodo di due anni il medesimo soggetto sia incorso per almeno due volte in una
delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'abilitazione da uno a
tre mesi, ai sensi della sezione II del capo I del titolo VI (6).
25-quater. Oltre alle sanzioni
previste nei commi precedenti non è data facoltà di applicare ulteriori
sanzioni di carattere amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6 (6).
6. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine
operatrici eccezionali
(1) Così sostituito dall'art 28,
legge 7 dicembre 1999, n. 472.
(2) Così modificato dall'art. 2,
d.l. 2 gennaio 1997, n. 1, conv. in legge 6 marzo 1997, n. 54.
(3) Lettera introdotta dall'art.
28, legge 7 dicembre 1999, n. 472.
4) Così modificato dall'art.28,
leggge 7 dicembre 1999, n. 472.
5) Così modificato dall'art. 2,
legge 7 marzo 1997, n. 48.
(6) Comma introdotto dall'art. 28,
legge 7 dicembre 1999, n. 472.
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Art. 47.
Classificazione dei veicoli
1. I veicoli si classificano, ai fini del
presente codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui
al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come
segue in base alle categorie internazionali:
a) - categoria L1: veicoli a due ruote la
cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e
la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di
propulsione) non supera i 50 km/h;
- categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta
di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
- categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta
di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione
(qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h;
- categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale
mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i
50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di
propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale
mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i
50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di
propulsione) supera i 50 km/h;
b) - categoria M: veicoli a motore destinati al
trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo
otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto
posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5
t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto
posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
c) - categoria N: veicoli a motore destinati al
trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima
superiore a 12 t;
d) - categoria O: rimorchi (compresi i
semirimorchi);
- categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a
3,5 t;
- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a
10 t;
- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t .
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Art. 57. Macchine agricole
1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o
a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e
possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e
per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti
agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni;
possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette
attività.
2. Ai fini della circolazione su strada le
macchine agricole si distinguono in:
a) Semoventi:
1) trattrici agricole: macchine a motore con o
senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla
trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze
di uso agrario nonché azionare determinati strumenti, eventualmente
equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte
integrante della trattrice agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o più
assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali
apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse:
macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con
carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La
massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;
b) Trainate:
1) macchine agricole operatrici: macchine per
l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di
accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle
macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a),
numero 3);
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al
carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere
muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva
a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante
della trattrice traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le
macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non
devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h;
le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici,
purché muniti di sovrappattini, nonché le macchine agricole operatrici ad un
asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocità di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a),
numeri 1) e 2), e di cui alla lettera b), numero 1), possono essere attrezzate
con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del
conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto
esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente.
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Art. 93. Formalità
necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi
per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati
presso la Direzione generale della M.C.T.C.
2. L'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione
intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove
ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà
di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le
specificazioni di cui all'art. 91.
3. La carta di circolazione non può essere
rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il
trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.
4. Il Ministero dei trasporti, con propri
decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per
l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in
particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per
consentirne il traino. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per i
casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove
immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai
sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel
P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà,
rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 9
luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell'interessato
entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di
circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici della
Direzione generale della M.C.T.C. I tempi e le modalità di tale comunicazione
sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta presentazione della istanza il
P.R.A. rilascia ricevuta.
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati
nell'art. 10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che
deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo
stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando
per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.
7. Chiunque circola con un veicolo per il quale
non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000. Alla
medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o
l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto
di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato
ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella
carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
9. Chiunque non provveda a richiedere, nei
termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire
969.600. La carta di circolazione è ritirata da chi accerta la violazione; è
inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l'adempimento delle
prescrizioni omesse.
10. Le norme suddette non si applicano ai
veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti
e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano
le disposizioni dell'art. 138.
11. I veicoli destinati esclusivamente
all'impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno
immatricolati dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta
del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia
stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. che ha immatricolato il veicolo, la
carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4,
l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia
stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.
12. Al fine di realizzare la massima
semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il
cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall'art. 94
devono essere gestiti dagli uffici di livello provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. e del Pubblico Registro Automobilistico gestito
dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili. La determinazione delle
modalità di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi,
tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino è disciplinata dal
regolamento.
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Art. 104. Sagome e
masse limite delle macchine agricole
1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle
trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme
stabilite dall'art. 61 rispettivamente per i veicoli in genere e per i rimorchi.
2. Salvo quanto diversamente disposto dall'art.
57, la massa complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può
eccedere 5 t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o più assi.
3. Per le macchine agricole semoventi e per
quelle trainate munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio
trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm² e
quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi
contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di cui al comma 2 non
possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.
4. La massa massima sull'asse più caricato non
può superare 10 t; quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m
non può superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.
5. Qualunque sia la condizione di carico della
macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida
in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20% della massa della
macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al
15% per le macchine con velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le
macchine agricole semicingolate.
6. La massa complessiva delle macchine agricole
cingolate non può eccedere 16 t.
7. Le trattrici agricole per circolare su
strada con attrezzature di tipo portato o semiportato devono rispondere alle
seguenti prescrizioni:
a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve
risultare superiore al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve
risultare superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
c) la lunghezza complessiva dell'insieme, data
dalla somma dei due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve
superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata;
d) la sporgenza laterale non deve eccedere di
1,60 m dal piano mediano verticale longitudinale della trattrice;
e) la massa del complesso trattrice e attrezzi
comunque portati non deve superare la massa ammissibile accertata nel rispetto
delle norme stabilite dal regolamento, nei limiti delle masse fissati nei commi
precedenti;
f) il bloccaggio tridimensionale degli attacchi
di supporto degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi
oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che l'attrezzatura sia
equipaggiata con una o più ruote liberamente orientabili intorno ad un asse
verticale rispetto al piano di appoggio.
8. Le macchine agricole che per necessità
funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6
e le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o semiportato, che
non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono considerate macchine
agricole eccezionali e devono essere munite, per circolare su strada,
dell'autorizzazione valida per un anno e rinnovabile, rilasciata dal
compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla regione di
partenza per la rimanente rete stradale.
9. Nel regolamento sono stabilite posizioni,
caratteristiche fotometriche, colorimetriche e modalità di applicazione di
pannelli e dispositivi di segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri
dati dalle macchine agricole indicate nei commi 7 e 8; nel regolamento saranno
indicate le condizioni e le cautele da osservare durante la marcia su strada.
10. Chiunque circola su strada con una macchina
agricola che supera le sagome o le masse fissate è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
11. Chiunque circola su strada con una macchina
agricola eccezionale in violazione delle norme sul bloccaggio degli attrezzi,
sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva di cui al comma 9 oppure senza
osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire
969.600.
12. Chiunque circola su strada con una macchina
agricola eccezionale senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire
242.400. Il viaggio potrà proseguire solo dopo la esibizione
dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta
a titolo di sanzione pecuniaria.
13. Dalle violazioni di cui ai
commi 10 e 11 consegue la sanzione amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell'art. 10
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Art. 105. Traino di macchine agricole
1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine
agricole trainate non possono superare la lunghezza di 16,50 m.
2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici
agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine
operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla
trattrice.
3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati
anteriormente è fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate
sprovviste di dispositivo di frenatura, anche se considerate parte integrante
del veicolo traente.
4. Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
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Art. 106. Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole
1. Le macchine agricole
indicate nell'art. 57, comma 2, devono essere costruite in modo che, ai fini
della circolazione stradale, garantiscano sufficiente stabilità sia quando
circolano isolatamente, sia quando effettuano il traino, se previsto, sia,
infine, quando sono equipaggiate con attrezzi portati o semiportati dei quali
deve essere garantito il bloccaggio tridimensionale. Le macchine agricole
semoventi devono essere inoltre costruite in modo da consentire un idoneo campo
di visibilità, anche quando sono equipaggiate con cabina di guida chiusa, con
dispositivi di protezione del conducente e con attrezzi portati o semiportati.
Il sedile del conducente deve essere facilmente accessibile e confortevole ed i
comandi adeguatamente agibili.
2. Le macchine agricole semoventi indicate
nell'art. 57, comma 2, lettera a), escluse quelle di cui al punto 3), devono
essere munite di:
a) dispositivi per la segnalazione visiva e per
l'illuminazione;
b) dispositivi per la frenatura;
c) dispositivo di sterzo;
d) dispositivo silenziatore del rumore emesso
dal motore;
e) dispositivo per la segnalazione acustica;
f) dispositivo retrovisore;
g) ruote o cingoli idonei per la marcia su
strada;
h) dispositivi amovibili per la protezione
dalle parti pericolose;
i) dispositivi di agganciamento, anche
amovibili, se predisposte per il traino;
l) superfici trasparenti di sicurezza e
dispositivo tergivetro del parabrezza.
3. Le macchine agricole semoventi indicate
nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 3), devono essere munite, con
riferimento all'elencazione del comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere b),
c), d), g) ed h); devono inoltre essere munite dei dispositivi di cui alla
lettera a), anche se amovibili; nel limite di massa di 0,3 t possono essere
sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b).
4. Le macchine agricole trainate indicate
nell'art. 57, comma 2, lettera b), devono essere munite dei dispositivi di cui
al comma 2, lettere a), b), g), h) ed i); le macchine agricole trainate di cui
all'art. 57, comma 2, lettera b), punto 1), se di massa complessiva inferiore od
uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina agricola traente per
macchine operatrici trainate prive di freni, possono essere sprovviste dei
dispositivi di cui alla lettera b) del comma 2. Sulle macchine agricole
trainate, esclusi i rimorchi agricoli, è consentito che i dispositivi di cui
alla lettera a) siano amovibili.
5. Le prescrizioni tecniche relative alle
caratteristiche costruttive delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le
stesse devono essere munite, quando non espressamente previste dal regolamento,
sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con il Ministro per le politiche agricole (1), fatte salve le
competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di
rumore. Con lo stesso strumento possono essere stabilite caratteristiche, numero
e modalità di applicazione dei dispositivi di cui al presente articolo.
6. Le macchine agricole indicate nell'art. 57,
comma 2, devono inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi
di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché
per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento.
7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si
riferiscano a disposizioni oggetto di direttive del Consiglio o della
Commissione delle Comunità europee, le prescrizioni tecniche sono quelle
contenute nelle predette direttive; per l'omologazione si fa salva la facoltà,
per gli interessati, di richiedere l'applicazione delle corrispondenti
prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanate
dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa,
accettati dal Ministero competente per la materia.
8. Con gli stessi decreti può essere reso
obbligatorio il rispetto di norme di unificazione attinenti alle disposizioni
dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
(1) Così modificato per art. 2, decreto
legisl. 4 giugno 1997, n. 143.
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Art. 107. Accertamento
dei requisiti di idoneità delle macchine agricole
1. Le macchine agricole di cui all'art. 57,
comma 2, sono soggette all'accertamento dei dati di identificazione, della
potenza del motore quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni
tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento
stabilisce le categorie di macchine agricole operatrici trainate che sono
escluse dall'accertamento di cui sopra.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo
mediante visita e prova da parte degli uffici della Direzione generale della
M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con i Ministri per le politiche agricole (1) e
del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze del Ministro
dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore.
3. Per le macchine agricole di cui al comma 1,
i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, l'accertamento viene
effettuato su un prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalità
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il
Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le
competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di
rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione totale o parziale
rilasciata da uno Stato estero può essere riconosciuta valida in Italia a
condizione di reciprocità.
(1) Così modificato per l'art.
2, decreto legisl. 4 giugno 1997, n. 143.
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Art. 108. Rilascio del
certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di circolazione
delle macchine agricole
1. Per essere immesse in circolazione le
macchine agricole, con le esclusioni previste dall'art. 107, comma 1, devono
essere munite di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero di
una carta di circolazione.
2. Il certificato di idoneità tecnica alla
circolazione, la carta di circolazione, ovvero il certificato di approvazione
sono rilasciati a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento di cui
all'art. 107, comma 1, sulla base di documentazione idonea a stabilire l'origine
della macchina agricola. Nel regolamento sono stabiliti il contenuto e le
caratteristiche del certificato di idoneità tecnica e della carta di
circolazione.
3. Per le macchine agricole non prodotte in
serie, compresi i prototipi, la documentazione di origine è costituita dal
certificato di origine dell'esemplare rilasciato dalla fabbrica costruttrice o
da chi ha proceduto alla costruzione del medesimo. Qualora gli accertamenti
siano richiesti per macchine agricole costruite con parti staccate, deve essere
inoltre esibita la documentazione relativa alla provenienza delle parti
impiegate.
4. Per le macchine agricole di tipo omologato
prodotte in serie il costruttore o il suo legale rappresentante rilascia
all'acquirente una formale dichiarazione, redatta su modello approvato dal
Ministero dei trasporti e della navigazione, attestante che la macchina
agricola, in tutte le sue parti, è conforme al tipo omologato. Di tale
dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità a tutti gli effetti
di legge. La dichiarazione di conformità, quando ne sia ammesso il rilascio, ha
anche valore di certificato di origine.
5. Per le macchine agricole di tipo omologato
il certificato di idoneità tecnica alla circolazione ovvero la carta di
circolazione vengono rilasciati sulla base della dichiarazione di conformità,
senza ulteriori accertamenti.
6. Chiunque rilascia la dichiarazione di
conformità per macchine agricole non conformi al tipo omologato è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire
2.424.000.
7. Il rilascio del certificato
di idoneità tecnica o della carta di circolazione è sospeso qualora emergano
elementi che facciano ritenere la possibilità della sussistenza di un reato
perseguibile ai sensi delle leggi penali.
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Art. 109. Controlli di
conformità al tipo omologato delle macchine agricole
1. Le macchine agricole ed i relativi
dispositivi di tipo omologato sono identificati ai sensi dell'art. 74.
2. Il Ministero dei trasporti e della
navigazione ha facoltà di prelevare e di sottoporre in qualsiasi momento ad
accertamenti di controllo della conformità al tipo omologato le macchine
agricole non ancora immatricolate e i relativi dispositivi destinati al mercato
nazionale e identificati a norma del comma 1. Con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione, emesso di concerto con i Ministri per le
politiche agricole (1) e del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le
competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di
rumore, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli
eventuali prelievi, nonché i relativi oneri a carico del titolare
dell'omologazione.
3. Con lo stesso decreto sono stabilite le
modalità da seguire fino alla sospensione dell'efficacia dell'omologazione o
alla revoca dell'omologazione stessa, qualora in seguito al controllo di cui al
comma 2 risulti il mancato rispetto della conformità della serie al tipo
omologato.
4. Chiunque produce o mette in vendita una
macchina agricola o dispositivi non conformi ai tipi omologati è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire
2.424.000.
5. Chiunque produce o mette in vendita una
macchina agricola omologata, rilasciando la relativa dichiarazione di conformità
non munita dei dati di identificazione a norma del comma 1, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire
242.400.
(1) Così modificato per l'art. 2, d.lg.
4 giugno 1997, n. 143
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Art.110
Immatricolazione,carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla
circolazione delle macchine agricole
1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57,
comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), esclusi i
rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre
caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su strada sono soggette
all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione. Quelle invece
indicate nello stesso comma 2, lettera a), punto 3), e lettera b), punto 1), con
le esclusioni previste all'art. 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa
complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal
regolamento, per circolare su strada sono soggette al rilascio di un certificato
di idoneità tecnica alla circolazione.
2. La carta di circolazione ovvero il
certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono rilasciati dall'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente per territorio;
il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole
indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b),
punto 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore
a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di
colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di
impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine
agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici.
3. Il trasferimento di proprietà delle
macchine agricole soggette all'immatricolazione, nonché il trasferimento di
sede ovvero di residenza ed abitazione del titolare devono essere comunicati
entro trenta giorni, unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta di
circolazione, all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
rispettivamente dal nuovo titolare e dall'intestatario della carta di
circolazione. Detto ufficio annota le relative variazioni sul certificato di
circolazione stessa. Qualora il titolo presentato per la trascrizione del
trasferimento di proprietà consista in un atto unilaterale, lo stesso ufficio
dovrà acquisire anche la dichiarazione di assunzione di responsabilità e
provvedere alla comunicazione al nuovo titolare secondo le modalità indicate
nell'art. 95, comma 4, in quanto applicabili.
4. L'annotazione del trasferimento di proprietà
è condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti
al comma 2.
5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le
caratteristiche della carta di circolazione e del certificato di idoneità
tecnica, nonché le modalità per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4.
6. Chiunque circola su strada con una macchina
agricola per la quale non è stata rilasciata la carta di circolazione; ovvero
il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
7. Chiunque circola su strada con una macchina
agricola non osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione
ovvero nel certificato di idoneità tecnica, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire 484.800.
8. Chiunque omette di comunicare il
trasferimento di proprietà, di sede o di residenza ed abitazione nel termine
stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 60.600 a lire 242.400. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità
tecnica alla circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
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Art. 111. Revisione
delle macchine agricole in circolazione
1. Il Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro per le politiche agricole (1), può
disporre, con decreto ministeriale, la revisione generale o parziale delle
macchine agricole soggette all'immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine
di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza
della circolazione, nonché lo stato di efficienza.
2. Gli uffici della Direzione
generale della M.C.T.C., qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti
di cui al comma 1, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole
macchine agricole.
3. Nel regolamento sono stabilite
le procedure, i tempi e le modalità delle revisioni di cui al presente
articolo, nonché, ove ricorrano, i criteri per l'accertamento dei requisiti
minimi d'idoneità cui devono corrispondere le macchine agricole in circolazione
e del loro stato di efficienza.
4. Il Ministro dei trasporti e
della navigazione, con decreto emesso di concerto con il Ministro per le
politiche agricole (1), può modificare la normativa prevista dal presente
articolo in relazione a quanto stabilito in materia da disposizioni della
Comunità economica europea.
5. Alle macchine agricole, di cui
al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 80, comma 7.
6. Chiunque circola su strada con
una macchina agricola che non è stata presentata alla revisione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 121.200 a lire
484.800. Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Così
modificato per l'art. 2, d.legisl. 4 giugno 1997, n. 143.
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Art. 112. Modifiche dei
requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento
del documento di circolazione
1. Le macchine agricole soggette
all'accertamento dei requisiti ai sensi dell'art. 107 non devono presentare
difformità rispetto alle caratteristiche indicate nella carta di circolazione
ovvero nel certificato di idoneità tecnica alla circolazione, né alterazioni o
danneggiamenti dei dispositivi prescritti.
2. Gli uffici provinciali della Direzione
generale della M.C.T.C., su richiesta dell'interessato, sottopongono alla visita
e prova di accertamento prevista all'art. 107, comma 2, la macchina agricola
alla quale siano state modificate una o più caratteristiche oppure uno o più
dispositivi indicati nel documento di circolazione; a seguito dell'esito
favorevole dell'accertamento i predetti uffici provvedono all'aggiornamento del
documento stesso.
3. Alle macchine agricole soggette
all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 93, 94, 95, 98 e 103 in quanto
applicabili.
4. Chiunque circola su strada
con una macchina agricola difforme nelle caratteristiche indicate nel comma 1,
nonché con i dispositivi, prescritti a norma di legge, alterati, danneggiati o
mancanti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 121.200 a lire 484.800, salvo che il fatto costituisca reato. Da tale
violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta
di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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Art. 113. Targhe delle macchine agricole
1. Le macchine agricole
semoventi di cui all'art. 57, comma 2, lettera a), punti 1) e 2), per circolare
su strada devono essere munite posteriormente di una targa contenente i dati di
immatricolazione.
2. L'ultimo elemento del convoglio di macchine
agricole deve essere individuato con la targa ripetitrice della macchina
agricola traente, quando sia occultata la visibilità della targa
d'immatricolazione di quest'ultima.
3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa
complessiva non superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa
contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso.
4. La targatura è disciplinata dalle
disposizioni degli articoli 99, 100 e 102, in quanto applicabili. Per la
produzione, distribuzione e restituzione delle targhe si applica l'art. 101.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente
articolo è soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle accessorie,
stabilite dagli articoli 100, 101 e 102 (1).
6. Il Ministro dei trasporti e della
navigazione stabilisce, con proprio decreto, le modalità per l'applicazione di
quanto previsto al comma 4.
(1) Così modificato dall'art. 21, D. Legisl.
30 dic. 1999 n. 507.
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Art. 115. Requisiti per
la guida dei veicoli e la conduzione di animali
1. Chi guida veicoli o conduce animali deve
essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare veicoli a
trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti,
greggi o altri raggruppamenti di animali;
b) anni quattordici per guidare ciclomotori;
c) anni sedici per guidare: motoveicoli di
cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al conducente;
macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso
stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h, la cui
guida sia consentita con patente di categoria A, sempreché non trasportino
altre persone oltre al conducente;
d) anni diciotto per guidare:
1) motoveicoli; autovetture e autoveicoli per
il trasporto promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o
senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate alla lettera c),
ovvero che trasportino altre persone oltre al conducente; macchine operatrici;
2) autocarri, autoveicoli per trasporti
specifici, autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui massa
complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;
3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa
complessiva a pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi,
superi 7,5 t, purché munito di un certificato di abilitazione professionale
rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.;
e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui
al punto 3) della lettera d), quando il conducente non sia munito del
certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in
servizio di piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni,
autosnodati, adibiti al trasporto di persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi
di emergenza.
2. Chi guida veicoli a motore non può aver
superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed
autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t;
b) anni sessanta per guidare autobus,
autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di
persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantacinque
anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici
e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, secondo le modalità
stabilite nel regolamento.
3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e
non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo
quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 121.200 a lire 484.800. Qualora trattisi- di motoveicoli e
autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 242.400 a lire 969.600.
4. Il minore degli anni diciotto, munito di
patente di categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o
che trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
60.600 a lire 242.400.
5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità
di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non
si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400
se si tratta di veicolo o alla sanzione ammi nistrativa del pagamento di una
somma da lire 36.300 a lire 145.200 se si tratta di animali.
6. Le violazioni alle disposizioni che
precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Sulla materia, v. anche d. m. 8 agosto 1994
(Recepimento della direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE concernente le patenti
di guida).
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Art. 116. Patente e
certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e
autoveicoli
1. Non si possono guidare
autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata
dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
2. Per sostenere gli esami di
idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al
competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ed
essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti .
3. La patente di guida
conforme al modello comunitario, come previsto nel regolamento, può contenere
le indicazioni del gruppo sanguigno del titolare il quale è tenuto a
verificarne l'esattezza. Tale indicazione non vale comunque in nessun caso
come autorizzazione all'esecuzione di eventuale trasfusione. La patente di
guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli
indicati per le rispettive categorie:
A - Motoveicoli di massa
complessiva sino a 1,3 t;
B - Motoveicoli, esclusi i
motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui
numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a
otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non
ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa
complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t;
C - Autoveicoli, di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio
leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della
categoria D;
D - Autobus ed altri
autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un
rimorchio leggero;
E - Autoveicoli per la cui
guida è richiesta la patente delle categorie B, C e D, per ciascuna delle
quali il conducente sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non
rientra in quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie;
autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati, purché il
conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la
patente della categoria D; altri autoarticolati, purché il conducente sia
abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente
della categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono
quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati
fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente
speciale delle categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti
un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida
di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonché con determinate
prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119,
comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono
precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di
adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono, comunque, guidare i
veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di
persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al
trasporto di merci pericolose.
6. Possono essere abilitati
alla guida di autoveicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie
C e D solo coloro che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui
guida è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da
dodici mesi (3).
7. La validità della patente
può essere estesa dal competente ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C., previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame
integrativo, a categorie di veicoli diversi.
8. I titolari di patente di
categoria A, B e C, per guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio di
noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di
patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di età
inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto
di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera d), n. 3), i titolari di patente
della categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di
categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al
trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per
trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione
professionale rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami
stabiliti nel regolamento. Tale certificato non può essere rilasciato a
mutilati o minorati fisici. [I conducenti di veicoli adibiti a servizi di
emergenza ottengono il rilascio della relativa abilitazione professionale
esibendo certificazione, che sarà definita con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione, dalla quale risulti la loro idoneità allo
svolgimento di tale attività (4)].
9. Nei casi previsti dagli
accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli
adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida
valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo
certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale,
rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Tali
certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.
10. Nel regolamento, in
relazione a quanto disposto al riguardo nella normativa internazionale,
saranno stabiliti i tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonché
i requisiti, le modalità e i programmi d'esame per il loro conseguimento.
Nello stesso regolamento saranno indicati il modello e le relative
caratteristiche della patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di
falsificazione.
11. L'annotazione del
trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di
abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente
ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. che trasmette per
posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando
di convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i comuni
devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.,
per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record
prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C., notizia dell'avvenuto
trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di
registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che
ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata
ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta
effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1°
dicembre 1986, n. 870, per la certificazione della variazione di residenza,
ovvero senza che sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto
trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili in solido
dell'omesso pagamento (5).
12. Chiunque, avendo la
materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a
persona che non abbia conseguito la patente di guida o il certificato di
abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 606.000 a lire 2.424.000.
13. Chiunque guida
autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro
milioni a lire sedici milioni; la stessa sanzione si applica ai conducenti che
guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei
requisiti previsti dal presente codice.(6).
14. Chiunque, pur avendo
sostenuto con esito favorevole gli esami di cui all'art. 121, guida senza
essere munito della patente è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 60.600 a lire 242.400. Ove ricorrano i motivi
ostativi al rilascio della patente di cui all'articolo 120, si applica quanto
disposto dal comma 13.
15. Parimenti chiunque guida
autoveicoli o motoveicoli essendo munito della patente di guida ma non del
certificato di abilitazione professionale, quando prescritto, o di apposita
dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C., ove non sia stato possibile provvedere, nei dieci
giorni successivi all'esame, alla predisposizione del certificato di
abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 242.400 a lire 969.600.
16. (Abrogato) (7).
17. Le violazioni delle
disposizioni di cui al comma 15 importano la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI (2).
18. Alle violazioni di cui al
comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la
sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è
possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si
applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida
eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI (5).
(1) Sulla materia, v. anche
d. m. 8 agosto 1994 (Recepimento della direttiva del Consiglio n. 91/439/CEE
concernente le patenti di guida.
(2) Con le modifiche di cui al d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
(3) A seguito di Comunicazione della Commissione UE, che ha rilevato la non
conformità di tale termine con quanto previsto dalla direttiva 91/439/CEE
riguardo alle condizioni per l'ottenimento delle patenti C e D, questo comma
è stato dichiarato inapplicabile dal Ministero dei Trasporti.
(4) Così modificato dall'art. 5, d.l. 28 giugno 1995, n. 251, conv. in legge
3 agosto 1995, n. 351. Il certificato di abilitazione professionale di tipo KE
per addetti a servizi d'emergenza è stato soppresso dall'art. 17, comma 26,
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(5) Gli obblighi di eseguire i versamenti sono stati soppressi dall'art. 17,
comma 25, legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(6) Così modificato dall'art. 19, D. Legisl. 30 dic. 1999 n. 507. La Corte
Costituzionale, con sentenza n. 3 del 1997, ha stabilito l’incostituzionalità
della applicazione della sanzione penale (prevista da questo comma prima della
depenalizzazione attuata con D. Legisl 30 dicembre 1999 n. 507) all’ipotesi
di guida di motociclo con patente B, in quanto sproporzionata alla gravità
del comportamento.
(7) Comma abrogato dall'art. 15, d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575.
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Art. 124. Guida delle
macchine agricole e delle macchine operatrici
1. Per guidare macchine agricole, escluse
quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a
vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui
all'art. 116, comma 3, e precisamente:
a) della categoria A, per la guida delle
macchine agricole indicate dall'art. 115, comma 1, lettera c);
b) della categoria B, per la guida delle
macchine agricole, nonché delle macchine operatrici;
c) della categoria C, per le macchine
operatrici eccezionali.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui
al comma 1 che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e
minorati fisici con patenti speciali delle categorie A e B, previste dall'art.
116, comma 5.
3. Qualora non sia necessario prescrivere
adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le
caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da
mutilati e minorati fisici.
4. Chiunque guida macchine agricole o macchine
operatrici senza essere munito della patente è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire sedici
milioni. All’incauto affidamento si applica la disposizione di cui
all’articolo 116, comma 12 (1).
4-bis. Alle violazioni di cui al comma 4
consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le norme di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI (2).
(1) Così modificato dall'art. 19, D. Legisl.
30 dic. 1999 n. 507.
(2) Comma inserito dall'art. 19, D. Legisl. 30 dic. 1999 n. 507.
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Art. 142. Limiti di velocità
1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la
velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per
le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie
e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri
abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70
km/h per le strade urbane di scorrimento, previa l'apposizione degli appositi
segnali.
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono
fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità
minimi e limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in
determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei
criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti
diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro dei lavori
pubblici. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare
tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno
indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro dei lavori pubblici può
modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando
siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di
cui al comma 1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di limiti,
ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento,
il Ministro dei lavori pubblici può procedere direttamente alla esecuzione
delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente
proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocità
sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose
rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo
168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30
km/h nei centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o
su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h),
i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80
km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei
centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa
complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati;
80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati
per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei
centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60
km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli
di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocità massime
consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite
va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale
obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del
comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed
organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità restano fermi gli
obblighi stabiliti dall'art. 141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono
considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente
omologate, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi
ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti
massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantamilaseicento a lire
duecentoquarantaduemilaquattrocento.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di
velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire novecentosessantanovemilaseicento.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentoseimila
a lire duemilioniquattrocentoventiquattromila. Da tale violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI. Se la violazione è commessa da un conducente in possesso della patente di
guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentaseimilatrecentosessanta
a lire centoquarantacinquemilaquattrocentoquaranta.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di uno
dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni
ivi previste sono raddoppiate.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due
anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa
accessoria è della sospensione della patente da due a sei mesi, ai sensi delle
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa
da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la
sospensione della stessa è da quattro a otto mesi.
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Art. 175. Condizioni e
limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane
principali
1. Le norme del presente articolo e dell'art. 176 si applicano ai veicoli
ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali e su
altre strade, individuate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su
proposta dell'ente proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d'inizio
e fine.
2. È vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle
strade di cui al comma 1:
a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc se a
motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cc se a motore
termico;
b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino
a 1300 kg;
c) veicoli non muniti di pneumatici;
d) macchine agricole e macchine operatrici;
e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre
i limiti consentiti;
f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie
suscettibili di dispersione;
g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti previsti dagli articoli
61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10;
h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono
costituire pericolo per la circolazione;
i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.
3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli appartenenti agli
enti proprietari o concessionari dell'autostrada o da essi autorizzati.
L'esclusione di cui al comma 2, lettera d), relativamente alle macchine
operatrici-gru come individuate dalla carta di circolazione, non si applica
sulle strade extraurbane principali.
4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità per l'ammissione
alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di
determinate categorie di veicoli.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli
enti proprietari di cui all'art. 6, possono essere escluse dal transito su
talune autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie di
veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione lo richiedano. Ove
si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici di linea, il provvedimento
è adottato di concerto con il Ministro dei trasporti mentre per quelli
appartenenti alle Forze armate il concerto è realizzato con il Ministro della
difesa.
6. È vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion fatta per le aree di
servizio e le aree di sosta. In tali aree gli animali possono circolare solo se
debitamente custoditi. Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito
dei pedoni solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.
7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di
parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato:
a) trainare veicoli che non siano rimorchi;
b) richiedere o concedere passaggi;
c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse
sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall'ente
proprietario;
d) campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per il periodo
stabilito dall'ente proprietario o concessionario.
8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è vietato, anche a
chi sia munito di licenza o di autorizzazione, svolgere attività di propaganda
sotto qualsiasi forma ovvero attività commerciali con offerta di vendita agli
utenti delle autostrade stesse.
9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni altra pertinenza
autostradale è vietato lasciare in sosta il veicolo per un tempo superiore alle
ventiquattro ore, ad eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi
esistenti nell'ambito autostradale o in altre aree analogamente attrezzate.
10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può essere rimosso
coattivamente; si applicano le disposizioni di cui all'art. 159.
11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione dei veicoli in
sosta che per il loro stato o per altro fondato motivo possano ritenersi
abbandonati, nonché al loro trasporto in uno dei centri di raccolta autorizzati
a norma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915. Per tali operazioni i predetti organi di polizia possono
incaricare l'ente proprietario.
12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti solo agli
enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente, dall'ente proprietario.
Sono esentati dall'autorizzazione le Forze armate e di polizia.
13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed f), è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentoseimila
a lire duemilioniquattrocentoventiquattromila.
14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b) e d), è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
sessantamilaseicento a lire duecentoquarantaduemilaquattrocento, salvo
l'applicazione delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112.
15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentoseimila a
lire duemilioniquattrocentoventiquattromila. Dalla detta violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per
giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sessantamilaseicento
a lire duecentoquarantaduemilaquattrocento. Se la violazione riguarda le
disposizioni di cui al comma 6 la sanzione è da lire
trentaseimilatrecentosessanta a lire centoquarantacinquemilaquattrocentoquaranta.
17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi di polizia
impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli stessi l'autostrada, dando
la necessaria assistenza per il detto abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma
2, lettere e) ed f), la norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile
riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti norme.
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Art. 216. Sanzione
accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente
di guida
1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente
codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine
agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero
della targa, ovvero della patente di guida, il documento è ritirato,
contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed
inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. se si tratta della carta di circolazione, del
certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, delle autorizzazioni,
licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la
competenza territoriale di detti uffici è determinata con riferimento al luogo
della commessa violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e
dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del
trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il
viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al
fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214.
2. La restituzione del documento può essere
chiesta dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa.
La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo
accertamento del compimento delle prescrizioni suddette.
3. Il ritiro e la successiva restituzione sono
annotate nella carta di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per
le macchine agricole, o nella patente.
4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi
dell'art. 203 si estende anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del
ricorso, la sanzione accessoria è confermata. In caso di declaratoria di
infondatezza dell'accertamento, questa si estende alla sanzione accessoria e
l'interessato può chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma 1 la
restituzione del documento.
5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende
alla sanzione accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo in cui il
documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso
veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli
sia stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applica la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle
violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La
durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale
sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa (1).
(1) Così modificato dall'art. 19, D. Legisl.
30 dic. 1999 n. 507.
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Art. 235. Norme
transitorie relative al titolo III
1. Le disposizioni concernenti le nuove
classificazioni dei veicoli e la determinazione delle relative caratteristiche
di cui al capo I del titolo III si applicano dal 1° ottobre 1993, salvo che per
l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi
sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla
pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione immediata a richiesta
dei soggetti interessati.
2. Le disposizioni del Capo II del Titolo III
relative ai veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi si applicano a
decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione, sia prevista
l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31
marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione. A decorrere
dal 1° aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione veicoli non
rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.
3. Le disposizioni della sezione I del capo III
del titolo III si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo che, per
l'attuazione, sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi
sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla
pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione immediata, a richiesta
dei soggetti interessati. A decorrere dal 1° aprile 1995 non possono più
essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni
stabilite dalle presenti norme.
4. Il Ministro per i trasporti e la navigazione
può, con propri decreti, disporre che determinati requisiti o caratteristiche
tecniche o funzionali siano applicati in tempi più brevi di quelli stabiliti
nel presente articolo, in relazione anche all'incidenza di tali requisiti o
caratteristiche sulla sicurezza stradale.
5. Le disposizioni della sezione II del capo
III del titolo III (Destinazione ed uso dei veicoli) si applicano a decorrere
dal 1° ottobre 1993. Fino a tale data la destinazione e l'uso delle varie
categorie di veicoli sono disciplinate dalle norme già in vigore.
6. Le norme del presente codice relative alle
carte di circolazione, alle loro caratteristiche ed al loro rilascio, alle
formalità relative al trasferimento di proprietà degli autoveicoli e al
rilascio della carta provvisoria di circolazione di cui agli articoli 93, 94 e
95, nonché a tutti gli adempimenti conseguenziali di cui agli articoli 96, 97,
98, 99 e 103, si applicano a partire dal 1° ottobre 1993, salvo che per
l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi
sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed entrano in vigore il giorno della
pubblicazione. Le procedure per il rilascio e le annotazioni in corso, secondo
le norme già vigenti, continuano e la carta di circolazione rilasciata secondo
esse conserva piena validità. Parimenti conservano piena validità le carte di
circolazione tuttora esistenti, fino alla prima annotazione che si effettui
successivamente alla data di decorrenza dei suddetti decreti; in tale momento la
carta deve essere adeguata alle norme del presente codice. Analoga disposizione
si applica al certificato di proprietà.
7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli
articoli 100, 101 e 102 si applicano a partire dal 1° ottobre 1993. Fino a tale
data le targhe, il loro rilascio e la loro disciplina sono regolate dalle norme
già in vigore.
8. Alle macchine agricole e alle macchine
operatrici di cui al capo IV, titolo III (circolazione su strada delle macchine
agricole e delle macchine operatrici), sia in merito alle caratteristiche che
alla costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla
targatura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente
articolo. Le omologazioni già rilasciate entro la data di entrata in vigore dei
decreti attuativi previsti nel presente articolo conservano, ai fini della
immissione in circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici,
la validità fino alla scadenza temporale; per le omologazioni prive di scadenza
temporale questa è fissata al compimento del quinto anno dalla data di entrata
in vigore dei predetti decreti attuativi. Fanno eccezione le motoagricole di cui
alle previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in
circolazione senza necessità dei successivi adeguamenti, con la classificazione
prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale
dell'omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre il 30 settembre
1997. Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di
cui all'articolo 104, comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla data di
entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni per essi
previgenti (1).
(1) Così modificato dall'art. 1, d.l. 4
ottobre 1996, n. 517, conv. in legge 4 dicembre 1996, n. 611.
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Art. 237. Norme
transitorie relative al titolo V
1. Gli utenti della strada sono tenuti ad
osservare i comportamenti imposti dal presente codice dalla data della sua
entrata in vigore. Per i ciclomotori e le macchine agricole l'obbligo di
assicurazione sulla responsabilità civile di cui all'articolo 193 decorre dal 1°
ottobre 1993. Dalla stessa data è abrogato l'articolo 5 della legge 24 dicembre
1969, n. 990. Il contratto di assicurazione per la responsabilità civile
derivante dalla circolazione delle macchine agricole può essere stipulato, in
relazione alla effettiva circolazione delle macchine sulla strada, anche per
periodi infrannuali, non inferiori ad un bimestre.
2. Per le violazioni commesse prima della data
di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le sanzioni amministrative principali
ed accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti le procedure di
accertamento e di applicazione, rispettivamente previste dalle disposizioni
previgenti
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